C’è da domandarsi se qualcosa è cambiato con l’ingresso dell’Italia in Europa.
Ad un analisi approfondita, però, si scopre che non è cambiato quasi nulla. Le anomalie sono addirittura maggiori. Vediamole.
I° Anomalia
Il 7 febbraio 1992 Giulio Andreotti come Presidente del Consiglio assieme al Ministro degli Esteri Gianni de Michelis e il Ministro del Tesoro Guido Carli (già governatore di Banca d’Italia) firmano il Trattato di Maastricht[1].
Il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e la Banca centrale europea (BCE) sono stati istituiti dal Trattato di Maastricht.
Il SEBC è un’organizzazione, formata dalla BCE e dalle banche centrali nazionali dei paesi dell’Unione europea, che ha il compito di emettere la moneta unica (euro) e di gestire la politica monetaria comune con l’obiettivo fondamentale di mantenere la stabilità dei prezzi.
La BCE, proprietà delle banche centrali, le quali ne sono azioniste, è un soggetto privato con sede a Francoforte.
Inoltre, ex art. 107 del Trattato di Mastricht, la BCE è esplicitamente sottratta ad ogni controllo e governo democratico da parte degli organi dell’Unione Europea. Tale previsione fa si che la BCE sia una sorta di soggetto sovranazionale ed extraterritoriale.
II° Anomalia
Le banche centrali nazionali sono le sole sottoscrittrici delle quote del suo capitale.
Vediamo allora chi sono i soci della BCE
I SOCI DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA (BCE)
Banca Nazionale del Belgio (2,83%) Banca centrale del Lussemburgo (0,17%)
Banca Nazionale della Danimarca (1,72%)Banca d’Olanda (4,43%)
Banca Nazionale della Germania (23,40%)Banca nazionale d'Austria (2,30%)
Banca della Grecia (2,16%) Banca del Portogallo (2,01%)
Banca della Spagna (8,78%) Banca di Finlandia (1,43%)
Banca della Francia (16,52%) Banca Centrale di Svezia (2,66%)
Banca Centrale d’Irlanda (1,03%) Banca d’Inghilterra (15,98%)
Banca d'Italia (14,57%)
Come si può notare dallo schema vi sono, tra i sottoscrittori della BCE, tre stati (Svezia, Danimarca ed Inghilterra) che non hanno adottato come moneta l’euro, ma che, in virtù delle loro quote, possono influire sulla politica monetaria dei paesi dell’euro.
Anche in questo caso, dalle anomalie ora sottolineate si evince come, nella sostanza, l’Italia abbia ceduto la sua sovranità monetaria ad un soggetto sovranazionale ed extraterritoriale sottratto ad ogni controllo.
Tale situazione anomala è stata oggetto, da parte di diversi cittadini, di azioni civili e penali contro la Banca d’Italia.
Alcune cause sono ancora in corso, altre si sono già concluse. In un caso, un giudice di pace di Lecce, ha dato ragione ad un cittadino, che aveva denunciato questo stato di cose, condannando la Banca d’Italia a restituirgli il c.d. “ reddito da signoraggio” (sentenza n. 2978/05 emessa a Lecce). La sentenza afferma che la Banca d’Italia (che ricordiamo è al 95% in mano a privati) si è appropriata indebitamente di una somma enorme, pari a 5 miliardi di
euro solo tra gli anni 1996-2003 sotto la voce “reddito da signoraggio”.
La Banca d’Italia, avverso tale sentenza, ha fatto ricorso in Cassazione. Il 21 luglio 2006 con lasentenza n. 16751 le SS.UU. civile della Cassazione hanno accolto il ricorso di Banca d’Italia sostenendo che: “la pretesa del cittadino nei confronti dell'istituto di emissione esula dall'ambito della giurisdizione, sia essa quella del giudice ordinario, sia del giudice amministrativo, in quanto al giudice non compete sindacare il modo in cui lo Stato
esplica le proprie funzioni sovrane, tra le quali sono indiscutibilmente comprese quelle di politica monetaria, di adesione a trattati internazionali e di partecipazione ad organismi sovranazionali: funzioni in rapporto alle quali non è dato configurare una situazione di interesse protetto a che gli atti in cui esse si manifestano assumano o non assumano un determinato contenuto”.
In sostanza la Corte di Cassazione ha detto che il problema della politica monetaria non è sindacabile dal giudice, e quindi, quand’anche da tale politica il cittadino riceva un danno, non ha tutela giurisdizionale.
A questo punto allora dobbiamo porci queste domande.
1) E’ possibile che non esista un interesse protetto del cittadino a che gli atti compiuti dallo Stato assumano o non assumano un determinato contenuto?
2) E se lo Stato, nell’esplicare le proprie funzioni sovrane, viola un diritto dei cittadini arrecando un danno alla popolazione, è possibile che il cittadino non possa far nulla, neanche adire gli organi giudiziari?
Per rispondere alla domanda dobbiamo analizzare il problema alla luce dei principi posti dalla Costituzione.
La Costituzione Italiana. Principi fondamentali
Art. 1.
“L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”
Cosa significa esattamente? Cosa si intende per “la sovranità appartiene al popolo” e come viene, questa, esercitata costituzionalmente dal popolo?
I mezzi con cui può essere esercitato tale potere sono diversi.
Uno di questi è sicuramente l’elezione dei membri del Parlamento.
Lo Stato è il rappresentante del popolo e tale rappresentanza è regolamentata dalla Costituzione.
La Costituzione introduce una vera e propria rappresentanza diretta del popolo da parte dello Stato, nel senso che lo Stato-soggetto agisce non soltanto per conto del popolo, ma anche nel suo nome (Vezio Crisafulli). La sovranità popolare implica che tutte le funzioni delegate allo Stato, tramite lo strumento costituzionale dell’elezione, devono essere esercitate solo ed esclusivamente nell’interesse del popolo. Infatti, la rappresentatività, per acquistare significato, deve essere connessa all’interesse generale [Cfr. T. MARTINES, Diritto costituzionale, X ed., Milano, 2000, p. 219].
Lo Stato, in qualità di rappresentante, gestisce tale sovranità compiendo “una serie di operazioni per la realizzazione di uno scopo altrui (…)”[S. PUGLIATTI, Il rapporto di gestione sottostante alla rappresentanza (1929), ora in Studi sulla rappresentanza, Milano, 1965, p. 166].
Ricordato questo, la domanda da porci è: cosa succede se lo Stato esercita le sue funzioni delegate non nell’interesse della generalità, ma per interessi contingenti di una parte? Esistono limiti a questa rappresentatività?
E se si, da chi sono garantiti?
I limiti giuridici di tale rappresentatività sono previsti dalla Costituzione e gli organi di garanzia a ciò preposti, sempre dalla Costituzione, sono innanzitutto il Presidente della Repubblica e in ultima istanza la Corte Costituzionale. E’ a questi organi che il cittadino può, e deve, rivolgersi nel caso in cui i limiti costituzionali di rappresentatività vengano illecitamente esercitati da parte dello Stato.
Se così stanno le cose, la domanda ora da porci è: nel caso di Banca d’Italia e BCE, è stata illecitamente, ovvero incostituzionalmente, esercitata la funzione sovrana di politica monetaria? La risposta è senz’altro positiva.
I diritti fondamentali violati sono due: l’art. 1 e l’art. 11 della Costituzione.
Per quanto riguarda l’art. 1 la violazione consiste nel fatto che lo Stato, delegato dal popolo ad esercitare la funzione sovrana di politica monetaria, l’ha ceduta a soggetto diverso dallo Stato: prima alla Banca D’Italia (di proprietà al 95% di privati), quindi alla BCE (soggetto privato, soprannazionale ed extraterritoriale).
In tale ultimo caso, poi, lo Stato ha violato anche l’art. 11 della Costituzione che recita:
“L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione dellecontroversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranitànecessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
L’art. 11 della costituzione consente limitazioni (non già cessioni) della sovranità nazionale solo in favore di altri Stati. Ma la BCE non è uno Stato, né organo di altri Stati.
Inoltre, la sovranità monetaria non è stata ceduta a condizioni di parità (le quote di partecipazione alla BCE non sono paritarie), vi fa parte anche la Banca d’Inghilterra che non fa parte dell’euro e partecipa alle decisioni di politica monetaria del nostro Stato (nonché agli altissimi utili derivanti dal reddito da signoraggio) senza che lo Stato italiano possa in alcun modo interferire nella politica monetaria interna. C’è insomma una palese disparità di
trattamento, per giunta a favore di uno stato sovrano estraneo all’area dell’Euro e che, proprio per avere una moneta diversa, potenzialmente può avere un conflitto di interessi con la politica monetaria europea.
Ed ancora. Tale limitazione (non cessione) può essere fatta ai soli fini di assicurare “la pace e la giustizia tra le Nazioni”. I fini della BCE non sono quelli di assicurare pace e giustizia fra le nazioni, ma quello di stabilire una politica monetaria.
In conclusione: se i principi costituzionali da noi citati sono stati intesi correttamente, e se la Costituzione ha ancora un valore, si deve concludere che la cessione dell’esercizio della sovranità monetaria alla Banca d’Italia, alla BCE o a qualsiasi soggetto diverso dallo Stato, viola l’art. 1 della Costituzione e non si giustifica con l’art. 11 della Costituzione. Tutto ciò porta alla logica conseguenza che tutte le leggi, decreti, atti o quant’altro in tal senso sono incostituzionali e per questo inefficaci ex tunc.
Si ritiene, pertanto che, nel caso in esame, e per le violazioni appena citate, avrebbe dovuto essere investita anche la Corte Costituzionale oltre alla Corte di Cassazione.
Fonte : Violazioni costituzionali nell’esercizio della politica monetaria di Solange Manfredi
http://felicitaannozero.altervista.org/doc/violazioni_costituzionali_e 1. la "Comunità Europea" che riunisce tutti i trattati precedenti (CECA - Comunità
europea del carbone e dell'acciaio, Euratom - Comunità Europea dell'Energia
Atomica e CEE - Comunità Economica Europea)
2. la Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la politica estera di sicurezza e
difesa (PESD)
3. la Cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni (GAI)
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